LEGGE 5 agosto 2022, n. 118
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (22G00126)(GU n.188 del 12-8-2022)
Vigente al: 27-8-2022
Capo I
Finalita'
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della
concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n.
99, finalizzate, in particolare, a:
a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di
garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni,
tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale
connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi
dell'Unione europea, nonche' di contribuire al rafforzamento della
giustizia sociale, di migliorare la qualita' e l'efficienza dei
servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e
dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della
sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;
b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e
amministrativo, all'apertura dei mercati;
c) garantire la tutela dei consumatori.
Capo II
Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. Regimi concessori
Art. 2
Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi
concessori di beni pubblici
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto
legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema
informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine
di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza, anche in forma
sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti
i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e
sicurezza.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione,
includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che
comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo
in via esclusiva del bene pubblico;
b) identificazione dei destinatari degli obblighi di
comunicazione continuativa dei dati in tutte le amministrazioni
pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
abbiano la proprieta' del bene ovvero la sua gestione;
c) previsione della piena conoscibilita' della durata, dei
rinnovi in favore del medesimo concessionario o di una societa' dallo
stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, del canone, dei beneficiari e della natura della
concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore,
nonche' di ogni altro dato utile a verificare la proficuita'
dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e
valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;
d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in
modalita' telematica;
e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalita'
di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per
classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi
economica del fenomeno;
f) affidamento della gestione del sistema informativo di cui al
comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;
g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui
alla lettera c), anche in modalita' telematica, nel rispetto della
normativa in materia di tutela dei dati personali;
h) coordinamento e interoperabilita' con gli altri sistemi
informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di
beni pubblici.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno
2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo
di cui al comma 1, nonche' la spesa di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e
il suo sviluppo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione
di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 3
Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei
rapporti di gestione per finalita' turistico-ricreative e sportive
1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero
fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di
proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per
l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa' e associazioni
sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23
luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operativita', al
Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui
al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli
enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, inclusi i punti d'ormeggio;
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture
turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio
marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio
dell'utilizzazione.
2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b),
che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o
rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di
imparzialita' e di trasparenza e, in particolare, con adeguata
pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e
completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto
dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine
previsto e' anteriore a tale data.
3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione
della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a
titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a
difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa,
l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine
di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale
da parte del concessionario uscente e' comunque legittima anche in
relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.
4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione
concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023,
evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per
quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito
la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere,
entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla
conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogati:
a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126.
Art. 4
Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni
demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita'
turistico-ricreative e sportive
1. Al fine di assicurare un piu' razionale e sostenibile utilizzo
del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica
fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un
maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle
attivita' economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per
finalita' turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle
politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro del
turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti
legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in
materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per
finalita' turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle
affidate ad associazioni e societa' senza fini di lucro, con
esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e
infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e
alla mitilicoltura.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga
al codice della navigazione:
a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle
aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando
l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree
libere o libere attrezzate, nonche' la costante presenza di varchi
per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento
della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche
al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da
parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e
transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;
b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure
selettive, nel rispetto dei principi di imparzialita', non
discriminazione, parita' di trattamento, massima partecipazione,
trasparenza e adeguata pubblicita', da avviare con adeguato anticipo
rispetto alla loro scadenza;
c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel
rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata
considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa
e dei beni materiali e immateriali, della professionalita' acquisita
anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive
che gestiscono concessioni demaniali, nonche' valorizzazione di
obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei
lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del
patrimonio culturale;
d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale
frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in
concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle
microimprese e delle piccole imprese;
e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure
selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti
criteri:
1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la
massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;
2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione
di offerte presentate da operatori economici in possesso della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o
totale partecipazione giovanile;
3) previsione di termini per la ricezione delle domande di
partecipazione non inferiori a trenta giorni;
4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del
concessionario, della qualita' e delle condizioni del servizio
offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati
dall'offerente per migliorare l'accessibilita' e la fruibilita'
dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilita', e
dell'idoneita' di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul
paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il
programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e
completamente amovibili;
5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della
scelta del concessionario:
5.1) dell'esperienza tecnica e professionale gia' acquisita
in relazione all'attivita' oggetto di concessione, secondo criteri di
proporzionalita' e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non
precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;
5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni
antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una
concessione quale prevalente fonte di reddito per se' e per il
proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto
della titolarita', alla data di avvio della procedura selettiva, in
via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attivita'
d'impresa o di tipo professionale del settore;
6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la
stabilita' occupazionale del personale impiegato nell'attivita' del
concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea
e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica
sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei
principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006;
7) previsione della durata della concessione per un periodo non
superiore a quanto necessario per garantire al concessionario
l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati
dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e
comunque da determinare in ragione dell'entita' e della rilevanza
economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe
e rinnovi anche automatici;
f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di
canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e
dell'effettiva redditivita' delle aree demaniali da affidare in
concessione, nonche' dell'utilizzo di tali aree per attivita'
sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte
in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per
finalita' di interesse pubblico;
g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono
consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri
soggetti della gestione delle attivita', anche secondarie, oggetto
della concessione e il subingresso nella concessione stessa;
h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da
riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa
delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di
miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere;
i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione
dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a
carico del concessionario subentrante;
l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese
e delle piccole imprese alle attivita' connesse alle concessioni
demaniali per finalita' turistico-ricreative e sportive e nel
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', del numero
massimo di concessioni di cui puo' essere titolare, in via diretta o
indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale,
regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo
all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine
di verificare il rispetto del numero massimo;
m) revisione della disciplina del codice della navigazione al
fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente
articolo;
n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della
concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di societa' o
associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente
articolo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente
tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina
di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non
modificate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del
parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente
trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che
si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 5
Concessione delle aree demaniali
1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 18. (Concessione di aree e banchine). - 1. L'Autorita' di
sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorita' marittima
danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese
nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3,
per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche
per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e
portuali. Sono altresi' sottoposte a concessione da parte
dell'Autorita' di sistema portuale e, laddove non istituita,
dell'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di opere
attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare
nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee,
anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi
portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad
operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie
dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei
traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza
pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un
avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e
proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli
avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato
rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i
requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle
domande, nonche' la durata massima delle concessioni. Gli avvisi
indicano altresi' gli elementi riguardanti il trattamento di fine
concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da
riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla
data di pubblicazione dell'avviso.
2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle
concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i criteri per:
a) l'assegnazione delle concessioni;
b) l'individuazione della durata delle concessioni;
c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle
autorita' concedenti;
d) le modalita' di rinnovo e le modalita' di trasferimento degli
impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei
concessionari;
f) l'individuazione delle modalita' volte a garantire il rispetto
del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica
internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4.
3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i
contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonche' i
canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime, relativi a concessioni gia'
assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle
operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della
concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equita'
e parita' di trattamento.
5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e
stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e
delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi,
dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239,
hanno durata almeno decennale.
6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di
cui al comma 1, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima possono stipulare accordi con i
privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e non
discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione
del bene.
7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono
comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da
localizzare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di
risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.
8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e'
richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita',
assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto
all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative,
idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le
esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo
e integrato per conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di
attivita' di cui alla lettera a).
9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale
deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la
concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra
area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la
quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui
alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non
puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le
sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al
primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica
internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e
in tale caso e' vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree
demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti
comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non vige il
divieto di cumulo la valutazione in ordine alla richiesta di
ulteriori concessioni e' rimessa all'Autorita' di sistema portuale,
che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali,
autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune
attivita' comprese nel ciclo operativo.
10. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al
fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal
concessionario al momento del rilascio della concessione e
l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita'
di cui al comma 8, lettera a).
11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte
del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi
indicati nel programma di attivita' di cui al comma 8, lettera a),
senza giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove
non istituita, l'autorita' marittima, nel rispetto delle previsioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del
rapporto concessorio.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato
liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».
Art. 6
Concessioni di distribuzione del gas naturale
1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione
del gas di proprieta' degli enti locali e di rilanciare gli
investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale,
accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare
per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:
a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di
trasferimento di proprieta' di impianti da un ente locale al nuovo
gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio
di distribuzione;
b) qualora un ente locale o una societa' patrimoniale delle reti,
in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di
distribuzione e di misura di sua titolarita', detti reti e impianti
sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base
alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina
stabilita dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla
verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA
prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali
osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario
della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso
e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi
pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai
cespiti di localita';
d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, puo'
versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di
efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza
energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalita'
definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei
titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali e'
determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 6, del citato regolamento di cui al decreto interministeriale
12 novembre 2011, n. 226.
2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal
seguente: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale
concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo,
che il valore di rimborso e' stato determinato applicando le
disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalita' applicative per
la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione
del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del
valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici
in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', aggregato d'ambito, tenuto conto della modalita' di
valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini
del calcolo dello scostamento: a) non risulti superiore alla
percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per
cento sulla base della RAB effettiva, purche' lo scostamento del
singolo comune non superi il 25 per cento; b) non risulti superiore
alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100
per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (RAB
parametrica), purche' lo scostamento del singolo comune non superi il
45 per cento; c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del
peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso
della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri
casi, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per
cento».
3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il gestore uscente e' tenuto a fornire all'ente locale
tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara,
entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione
dell'entita' delle informazioni richieste, comunque non superiore a
sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato
motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca
informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le
informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale puo' imporre
una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo puo' giungere
fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante
l'esercizio sociale precedente, e valutare il comportamento tenuto
dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma
5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA,
sono aggiornati i criteri di gara previsti dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011,
n. 226, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di
valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti
dall'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato regolamento di cui
al decreto interministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare
nuove tipologie di intervento piu' rispondenti al rinnovato quadro
tecnologico.
Art. 7
Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione
idroelettrica
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma
1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e
trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni
concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di
miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di
recupero della capacita' di invaso, prevedendo a carico del
concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei
limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, che tenga
conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal
concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel
rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di
criteri economici fondati sull'entita' degli investimenti proposti,
determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale,
anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni
interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi
tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo
l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione,
nonche' i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere
l'innovazione tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture di
grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative
concessioni puo' avvenire anche facendo ricorso alle procedure
previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
b) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla
data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter
e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine
di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle
leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili propone
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della
disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto
previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle
concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni
concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al
patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali
di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla
legge 1° agosto 2002, n. 166»;
c) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente:
«1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31
dicembre 2024, ivi incluse quelle gia' scadute, le regioni possono
consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonche'
la conduzione delle opere e dei beni passati in proprieta' delle
regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure
di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del
corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare
all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e
delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di
concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi
da porre a carico del concessionario uscente nonche' del vantaggio
competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli
impianti oltre il termine di scadenza».
2. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «data successiva
individuata» sono sostituite dalle seguenti: «data successiva
eventualmente individuata».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono approvate ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Capo III
Servizi pubblici locali e trasporti
Art. 8
Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo
unico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale
di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della
concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa
dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attivita' di
interesse generale il cui svolgimento e' necessario al fine di
assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunita' locali, in
condizioni di accessibilita' fisica ed economica, di continuita',
universalita' e non discriminazione, e dei migliori livelli di
qualita' e sicurezza, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo
e la coesione sociale e territoriale;
b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di
interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma
6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri
servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del
principio di proporzionalita' e tenuto conto dell'industrializzazione
dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina
relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad
assicurarne la qualita' e l'efficienza e della scelta tra
autoproduzione e ricorso al mercato;
c) ferme restando le competenze delle autorita' indipendenti in
materia di regolazione economico-tariffaria e della qualita',
razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di
controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale,
prevedendo altresi' la separazione, a livello locale, tra le funzioni
regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il
rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attivita' di
regolazione;
d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o
esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base
ai principi di adeguatezza e proporzionalita' e in conformita' alla
normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva
non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per
assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio;
e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione
territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante
l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di
incentivi e meccanismi di premialita' che favoriscano l'aggregazione
delle attivita' e delle gestioni dei servizi a livello locale;
f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalita' di
affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonche' la durata dei
relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza;
g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle
prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una
motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o
la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente
gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano
economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualita'
del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonche' agli
obiettivi di universalita', socialita', tutela ambientale e
accessibilita' dei servizi, giustificano tale decisione, anche in
relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in
autoproduzione;
h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del
mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonche' della
qualita', dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi
pubblici locali;
i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione
periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano
economico e della qualita' dei servizi, giustificano il mantenimento
dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella
gestione;
l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del
servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di
proporzionalita', misure di tutela dell'occupazione anche mediante
l'impiego di apposite clausole sociali;
m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea,
della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia
di scelta della modalita' di gestione del servizio e di affidamento
dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;
n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi
pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e
alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne
l'armonizzazione e il coordinamento;
o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi
pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti
negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformita' agli
indirizzi della giurisprudenza costituzionale;
p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con
la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di
societa' a partecipazione pubblica per gli affidamenti in
autoproduzione;
q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di cessione dei beni
in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela
della proprieta' pubblica, nonche' un'adeguata tutela del gestore
uscente;
r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la
definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una
piu' razionale distribuzione delle competenze tra autorita'
indipendenti ed enti locali;
s) previsione di modalita' per la pubblicazione, a cura degli
affidatari, dei dati relativi alla qualita' del servizio, al livello
annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino
al termine dell'affidamento;
t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalita' di
partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualita'
e quantita' del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio
pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli
utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;
u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resa interoperabile con
le banche dati nazionali gia' costituite, e la piattaforma unica
della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della trasparenza e
della comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti la scelta
del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la
regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il
concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal
punto di vista sia economico sia della qualita' dei servizi e del
rispetto degli obblighi di servizio pubblico;
v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di
servizio nonche' introduzione di contratti di servizio tipo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riguardo
all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle
lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v) del
comma 2, e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio
della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h),
i), p) e u) dello stesso comma 2, nonche' sentita, per i profili di
competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
altresi' il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo puo' essere comunque adottato.
4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o piu' decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono
adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Art. 9
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica,
nonche' di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano, mediante
apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno
all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero
l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure
conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi
di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31
dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonche' la
conformita' delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio della facolta' di cui
all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli
affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.
2. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al
comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e
l'Autorita' di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in
relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri
provvedimenti, le modalita' di controllo, anche a campione, delle
attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni previste dal comma 2, nonche' le modalita' di
acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione
delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera d),
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I predetti
Ministeri e l'Autorita' di regolazione dei trasporti definiscono
altresi', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalita' di
trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisiti nello
svolgimento dell'attivita' di controllo.
4. In caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, o del bando di gara ovvero in caso di
mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi
al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre
dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili propone
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di
affidamento ad evidenza pubblica.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini
della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio
finanziario 2023 sul Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle
stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti
dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale ultimo
caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo si
applica sulla quota assegnata alla regione a statuto ordinario a
valere sulle risorse del predetto Fondo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
Art. 10
Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori
economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di
trasporto e utenti o consumatori
1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «infrastrutture di
trasporto» sono inserite le seguenti: «e a dirimere le relative
controversie»;
b) al comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita' per la
soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori
economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto
e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non
onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie,
individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo
periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale
fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di
conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione
dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la
conclusione del procedimento di conciliazione».
2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo
37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata
dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei
mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e si
applicano ai processi successivamente iniziati.
Art. 11
Modifica della disciplina dei controlli sulle societa' a
partecipazione pubblica
1. Al testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 3, le parole: «alla Corte dei conti, a fini
conoscitivi, e» sono soppresse;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento, in ordine alla conformita' dell'atto a quanto
disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' dagli
articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilita'
finanziaria e alla compatibilita' della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione
amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di
cui al primo periodo, l'amministrazione puo' procedere alla
costituzione della societa' o all'acquisto della partecipazione di
cui al presente articolo»;
3) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque
giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la
quale e' tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel
proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in
parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda
procedere egualmente e' tenuta a motivare analiticamente le ragioni
per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicita', nel
proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni»;
b) all'articolo 20, comma 9, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «due anni».
Capo IV
Concorrenza, energia e sostenibilita' ambientale
Art. 12
Colonnine di ricarica
1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'ultimo periodo, dopo le parole: «selezionare l'operatore»
sono inserite le seguenti: « , mediante procedure competitive,
trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di
rotazione, »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di
cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri
premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie
altamente innovative, con specifico riferimento, in via
esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la
rete elettrica, denominata vehicle to grid, ai sistemi di accumulo
dell'energia, ai sistemi di ricarica integrati con sistemi di
produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti
di gestione dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore
a 50 kW, nonche' ai sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in
grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro
aggiornamento».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, si applica anche alle concessioni gia' in essere alla data di
entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di
rinnovo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 13
Disposizioni per l'anagrafe degli impianti di distribuzione dei
carburanti
1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza
della consistenza della rete nazionale di distribuzione dei
carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n.
124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' fatto, inoltre,
obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di procedere
all'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100,
secondo le modalita' e i tempi indicati dal Ministero della
transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato
adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei
carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma
105».
2. All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le
parole: «da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal
termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e» sono sostituite
dalle seguenti: «di euro 15.000».
Art. 14
Servizi di gestione dei rifiuti
1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li
conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli
avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi sono escluse
dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla
quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la
scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al
mercato per un periodo non inferiore a due anni».
2. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e
qualitativi per lo svolgimento dell'attivita' di smaltimento e di
recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di
qualita' e alla copertura dei costi efficienti.
1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai
costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro
elemento idoneo a monitorare le concrete modalita' di svolgimento
dell'attivita' di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui
corrispettivi applicati all'utenza finale».
3. All'articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: «e i gestori delle piattaforme di
selezione (CSS)» sono soppresse.
Capo V
Concorrenza e tutela della salute
Art. 15
Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento
delle strutture private nonche' monitoraggio e valutazione degli
erogatori privati convenzionati
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-quater, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove
strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento puo' essere concesso in base alla qualita' e ai
volumi dei servizi da erogare, nonche' sulla base dei risultati
dell'attivita' eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti
delle attivita' di controllo, vigilanza e monitoraggio per la
valutazione delle attivita' erogate in termini di qualita', sicurezza
ed appropriatezza, le cui modalita' sono definite con decreto del
Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
b) all'articolo 8-quinquies:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali,
mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa
pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri
oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di
tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto
della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche
delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene conto
altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e
tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del medesimo
articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita' di controllo,
vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate,
le cui modalita' sono definite con il decreto di cui all'articolo
8-quater, comma 7»;
2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «dal comma 1» sono
inserite le seguenti: «e con le modalita' di cui al comma 1-bis» e le
parole: «, anche attraverso valutazioni comparative della qualita'
dei costi,» sono soppresse;
c) all'articolo 8-octies, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato
adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario
elettronico (FSE), nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto
delle modalita' e delle misure tecniche individuate ai sensi del
comma 7 del medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento
degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies»;
d) all'articolo 9:
1) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria
che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano
a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a
carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge
8 novembre 2000, n. 328»;
2) al comma 9, le parole: «il cui funzionamento e' disciplinato
con il regolamento di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti:
«con finalita' di studio e ricerca sul complesso delle attivita'
delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalita' di
funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono
disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute»;
3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Al Ministero della salute e' inoltre assegnata la
funzione di monitoraggio delle attivita' svolte dai fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale nonche' dagli enti, dalle casse e
dalle societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini
assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto interessato invia
periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al
numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle
tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonche' ai volumi e alle
tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra
prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere
socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie,
nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute».
2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresi'
tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci
certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei
servizi erogati e sull'attivita' medica svolta».
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 16
Distribuzione dei farmaci
1. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi
i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i
medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del
territorio geograficamente determinato cui e' riferita
l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate
dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base
degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si
applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio
sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista».
Art. 17
Rimborsabilita' dei farmaci equivalenti
1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
il comma 1-bis e' abrogato.
2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti
disposizioni possono presentare all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in
commercio (AIC), nonche' istanza per la determinazione del prezzo e
la classificazione ai fini della rimborsabilita' del medicinale,
prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione
complementare.
3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere
rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere
dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione
complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18
Farmaci in attesa di definizione del prezzo
1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «un'eventuale domanda»
sono sostituite dalle seguenti: «una domanda»;
b) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
«5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni
dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un
medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare
della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a
presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i
successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, e' data
informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed e' applicato
l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno del quarto livello
del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC)».
Art. 19
Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da
plasma italiano
1. L'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 15. - (Produzione di medicinali emoderivati da plasma
nazionale). - 1. I medicinali emoderivati prodotti dal plasma
raccolto dai servizi trasfusionali italiani, proveniente
esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile,
anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti, sono
destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e, nell'ottica
della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e dei suoi
componenti, sono utilizzati prioritariamente rispetto agli
equivalenti commerciali, tenendo conto della continuita' terapeutica
di specifiche categorie di assistiti.
2. In coerenza con i principi di cui agli articoli 4 e 7, comma 1,
per la lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali
italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati
dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o
consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende
autorizzate ai sensi del comma 4, in conformita' allo schema tipo di
convenzione predisposto con decreto del Ministro della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo
di convenzione tiene conto dei principi strategici per
l'autosufficienza nazionale di cui all'articolo 14, prevedendo
adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato
utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi derivanti dalla
lavorazione del plasma nazionale, anche nell'ottica della
compensazione interregionale. Le aziende garantiscono che i
medicinali emoderivati oggetto delle convenzioni sono prodotti
esclusivamente con il plasma nazionale.
3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le
aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di
stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di
accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui
territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori
volontari non remunerati. Gli stabilimenti di cui al primo periodo
sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla
produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive autorita'
nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
4. Con decreto del Ministro della salute, sentiti il Centro
nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
approvato l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle
convenzioni di cui al comma 2.
5. Le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui al
comma 2, nel presentare al Ministero della salute l'istanza per
l'inserimento nell'elenco di cui al comma 4, documentano il possesso
dei requisiti di cui al comma 3, indicano gli stabilimenti
interessati alla lavorazione, al frazionamento e alla produzione dei
medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni
alla produzione e le certificazioni rilasciate dalle autorita'
competenti. Con decreto del Ministro della salute sono definite le
modalita' per la presentazione e per la valutazione, da parte
dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze di cui al primo
periodo.
6. Presso le aziende che stipulano le convenzioni e' conservata
specifica documentazione, da esibire a richiesta dell'autorita'
sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni
di plasma da cui il prodotto finito e' derivato.
7. I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima
della loro restituzione alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, fornitrici del plasma, come specialita'
medicinali, sono sottoposti, con esito favorevole, al controllo di
Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete
europea dei laboratori ufficiali per il controllo dei medicinali
(General european Official medicines control laboratories (OMCL)
network - GEON).
8. Le aziende che stipulano le convenzioni documentano, per ogni
lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le
regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato,
il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre
norme stabilite dall'Unione europea, nonche' l'esito del controllo di
Stato.
9. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2,
lettera i), e 14, il Ministero della salute, sentiti il Centro
nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce specifici programmi finalizzati al raggiungimento
dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati
prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria,
periodica, responsabile, anonima e gratuita. Per il perseguimento
delle finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 6
milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di
miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta,
alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale
destinato alla produzione di medicinali emoderivati.
10. Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di
sangue e di emocomponenti, e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del
Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale
sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di
sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e
informazione istituzionale.
11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle
risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
12. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5
in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, continuano a
trovare applicazione le convenzioni stipulate prima della data di
entrata in vigore del presente articolo e sono stipulate nuove
convenzioni, ove necessario per garantire la continuita' delle
prestazioni assistenziali».
Art. 20
Selezione della dirigenza sanitaria
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto
delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva,
disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui
l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base dei
seguenti principi:
a) la selezione e' effettuata da una commissione composta dal
direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di
struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da
conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse
in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla
copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono
individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo
costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di
struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio
sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato piu' di un direttore
di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda
interessata alla copertura del posto, e' nominato componente della
commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a
individuare almeno due componenti della commissione direttori di
struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la
predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al
terzo periodo la meta' dei direttori di struttura complessa non e' di
genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove
possibile l'effettiva parita' di genere nella composizione della
commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo
periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il
componente con maggiore anzianita' di servizio tra i tre direttori
sorteggiati. In caso di parita' nelle deliberazioni della commissione
prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al
primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
e' effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario
dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa
nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali
almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da
quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale
del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi
dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli
esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato
un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e
redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale
dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha
conseguito il miglior punteggio. A parita' di punteggio prevale il
candidato piu' giovane di eta'. L'azienda sanitaria interessata puo'
preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del
conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del
dirigente a cui e' stato conferito l'incarico, si procede alla
sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della
graduatoria dei candidati;
c) la nomina dei responsabili di unita' operativa complessa a
direzione universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa
con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente
ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e
professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i
curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la
graduatoria dei candidati e la relazione della commissione sono
pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I
curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati
nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda
ospedaliero-universitaria interessati».
Art. 21
Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanita'
pubblica
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e la
semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia
di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e di
favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in
sanita', consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il
diploma di master universitario di II livello in materia di
organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di
formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma
formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie
didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto
preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni
dalla richiesta delle universita', la riconducibilita' dei master
stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1,
comma 4, lettera c). A tal fine, le universita', nella certificazione
del diploma di master, indicano gli estremi dell'atto di
riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle regioni e
alle province autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei
soggetti che hanno conseguito il diploma di master.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il diploma di master
universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione
sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con
i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione
manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle
regioni, ovvero dall'Istituto superiore di sanita' per i ruoli
dirigenziali della sanita' pubblica, e in particolare con i contenuti
e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in
materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi
stessi, ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso,
entro sessanta giorni dalla richiesta delle universita', la
riconducibilita' di tali master alla predetta formazione manageriale.
A tal fine le universita', nella certificazione del diploma di
master, indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento e
trasmettono alle regioni e alle province autonome che hanno
riconosciuto i corsi, ovvero anche all'Istituto superiore di sanita'
per i ruoli dirigenziali della sanita' pubblica, l'elenco dei
dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.
Capo VI
Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di
comunicazione elettronica
Art. 22
Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a
ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita'; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli
specifici motivi di inidoneita' allegando, nel rispetto dei segreti
commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di
rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori
l'oggettiva inidoneita', con esclusione della documentazione che
possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della
concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle
infrastrutture fisiche»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
« b) indisponibilita' di spazio per ospitare gli elementi di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'.
L'indisponibilita' puo' avere riguardo anche a necessita' future del
fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessita' siano
concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e
proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il
rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di
spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che
avvalori l'oggettiva indisponibilita' rispetto allo spazio richiesto,
con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio
di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa
mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;
b) ai commi 5 e 6, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta giorni».
Art. 23
Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge
1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni
operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di
genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento
con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei
permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del
genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di
coordinamento degli operatori. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in
sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite
successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia
incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive
qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri
operatori di rete. In assenza di infrastrutture disponibili,
l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita' e' effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a
basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more
dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del
citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013,
trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento
nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di
unificazione».
Art. 24
Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova
del consenso
1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
«3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di
telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale
addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da
terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del
medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia
e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso
espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in
abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei
servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia
mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonche' servizi di
messaggistica istantanea, con addebito su credito telefonico o
documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente
dagli operatori di accesso».
Art. 25
Norme in materia di servizi postali
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina
periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio
universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea,
delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul
mercato nazionale in termini di disponibilita', qualita' e prezzo
accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche
normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati
e delle tecnologie, tenendo comunque conto di quanto previsto dal
comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».
2. All'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «operatori di
comunicazione» sono inserite le seguenti: «e postali» e dopo le
parole: «amministrazioni competenti,» sono inserite le seguenti: «i
fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di
consegna dei pacchi,»;
b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole: «operatori del
settore delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «e del
settore postale».
Capo VII
Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parita' di
trattamento tra gli operatori
Art. 26
Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in
funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in
materia di fonti energetiche rinnovabili
1. Ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi regimi
amministrativi delle attivita' private, della semplificazione e della
reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il
Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la
ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attivita'
oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio
attivita' o di silenzio assenso nonche' di quelle per le quali e'
necessario il titolo espresso o e' sufficiente una comunicazione
preventiva. L'individuazione dei regimi amministrativi delle
attivita' e' effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli
adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la
disciplina generale delle attivita' private non soggette ad
autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel
rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi
all'accesso alle attivita' di servizi e in modo da ridurre gli oneri
amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo
conto dell'individuazione di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo principi di
ragionevolezza e proporzionalita', nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) tipizzare e individuare le attivita' soggette ad
autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse
generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di principi
e interessi costituzionalmente rilevanti;
b) tipizzare e individuare le attivita' soggette ai regimi
amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' quelle soggette a mero obbligo di
comunicazione, individuando gli effetti della presentazione della
comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica
amministrazione in fase di controllo;
c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le
misure incidenti sulla liberta' di iniziativa economica non
indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa
dell'Unione europea o quelli posti a tutela di principi e interessi
costituzionalmente rilevanti;
d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti
autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi
delle lettere a), b) e c), in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e
razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni
per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per
tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la possibilita'
di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero
professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica
amministrazione;
e) estendere l'ambito delle attivita' private liberamente
esercitabili senza necessita' di alcun adempimento, inclusa la mera
comunicazione;
f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti
per la loro completa digitalizzazione, anche prevedendo la
possibilita' di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero
professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica
amministrazione;
g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea;
h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio
dell'attivita' di impresa;
i) ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi
dimezzandone la durata, salva la possibilita' di individuare,
d'intesa con le amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale
riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della
performance individuale e organizzativa sia compreso, ove
applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei
procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;
l) introdurre misure per consentire la tracciabilita' digitale
dei procedimenti;
m) armonizzare, attraverso l'adozione di moduli unificati e
standardizzati da approvare mediante accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la modulistica per la presentazione delle istanze,
delle segnalazioni o delle comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni, anche relative alle attivita' commerciali;
n) promuovere lo sviluppo della concorrenza nell'esercizio della
libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere
procedimentale e amministrativo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con i Ministri competenti per materia, sentiti le
associazioni imprenditoriali e professionali nonche' gli enti
rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione del parere
e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono
resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto
legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Il Governo e' delegato, altresi', ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili,
anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto
dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della
semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri
regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di
competitivita' del Paese.
5. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di
fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una
significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di
certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in
considerazione degli aspetti peculiari della materia;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle
disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche
rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea,
apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la
coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico
e sistematico;
c) assicurare l'unicita', la contestualita', la completezza, la
chiarezza e la semplicita' della disciplina in materia di fonti
energetiche rinnovabili concernente ciascuna attivita' o ciascun
gruppo di attivita';
d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore
delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione
dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei
procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei
procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio
dell'attivita' economica nonche' l'installazione e il potenziamento
degli impianti, anche a uso domestico;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e
ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con
i destinatari dell'azione amministrativa;
f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi
richiesti dalla normativa dell'Unione europea.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 abrogano espressamente
tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi
incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in
relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
7. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per
la pubblica amministrazione e del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri
da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono
essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega
previsto dal comma 4, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di
novanta giorni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
9. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
4, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 5 e della procedura di cui al comma 7.
10. La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica
periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere.
11. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva
dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione
adeguandole ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente
articolo.
12. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
13. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di
interventi e opere di lieve entita' e di operare altre
semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di
interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure
sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonche' al
fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito
del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a
regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.
Art. 27
Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle
attivita' economiche
1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e
delle attivita' di controllo, consentendo l'efficace tutela degli
interessi pubblici, nonche' di favorire la ripresa e il rilancio
delle attivita' economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' decreti
legislativi volti a semplificare, rendere piu' efficaci ed efficienti
e coordinare i controlli sulle attivita' economiche, nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli
interessi pubblici, nonche' delle corrispondenti attivita' di
controllo;
b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari
sulla base del principio di proporzionalita' rispetto alle esigenze
di tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle
amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei
controlli e ritardi al normale esercizio delle attivita'
dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
d) programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia,
efficienza e proporzionalita', tenendo conto delle informazioni in
possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti,
modalita' e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle
verifiche e delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del
possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualita'
ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori
economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la
gestione dei rischi;
e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione
dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici per
valorizzare l'attivita' di controllo come strumento di governo del
sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di
sostegno all'adempimento e di indirizzo;
f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i
soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di
irregolarita', anche introducendo meccanismi di dialogo e di
valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti
premiali;
g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei
soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento
e della programmazione dei controlli anche attraverso
l'interoperabilita' delle banche dati, secondo la disciplina recata
dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' attraverso
l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo 43-bis del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli
compiuti, con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o
inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa;
h) individuazione, trasparenza e conoscibilita' degli obblighi e
degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare
alle disposizioni normative, nonche' dei processi e metodi relativi
ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla
gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e
indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti dell'attivita' di controllo
in termini di efficacia, efficienza e sostenibilita';
l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei
controlli sulle attivita' economiche, di richiedere la produzione di
documenti e informazioni gia' in loro possesso anche prevedendo
sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze;
m) individuazione di specifiche categorie per i creatori di
contenuti digitali, tenendo conto dell'attivita' economica svolta;
n) previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle
controversie tra creatori di contenuti digitali e relative
piattaforme.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e
delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le
associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema
camerale e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base
nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo
puo' essere comunque adottato.
3. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato
entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo
comma 1 e secondo la procedura di cui al comma 2.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le
attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma
1.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 28
Disposizioni concernenti la compatibilita' tra le attivita' di agente
immobiliare e di mediazione creditizia
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n.
39, e' inserito il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio
dell'attivita' di agente immobiliare e' compatibile con quella di
dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attivita' di
mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e
seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia rimane
assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi
controlli».
2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, e' sostituito dal seguente:
«4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile
con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione,
di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i
rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo
o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del
presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge
3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti e' verificato per
via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato
alle relative discipline di settore e ai relativi controlli».
Art. 29
Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita
dell'impresa
1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e
all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica,
immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i
successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle
posizioni registrate».
Art. 30
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il
riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato
1. Al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico
dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle
conformita' delle merci, e di promuovere, al contempo, una
semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a
vantaggio di operatori e utenti finali, il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla
vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti, nonche' per
la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di
vigilanza, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi
specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
a) individuazione delle autorita' di vigilanza e delle autorita'
incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere
esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 25 del regolamento (UE)
2019/1020 e delle relative attribuzioni, attivita' e poteri
conformemente alla disciplina dell'Unione europea, con contestuale
adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione
della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e
massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i
livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove
funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e
nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle
medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la
razionalizzazione del loro riparto tra le autorita' e tra strutture
centrali e periferiche della singola autorita', sulla base dei
principi di competenza, adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione
e unitarieta' dei processi decisionali, anche mediante l'attribuzione
della titolarita' dei procedimenti di vigilanza secondo le regole di
prevalenza dei profili di competenza rispetto alla natura e al
normale utilizzo dei prodotti, e comunque garantendo la netta
definizione delle competenze e una distribuzione e allocazione delle
risorse, di bilancio, umane e strumentali, disponibili in maniera
adeguata all'espletamento delle funzioni attribuite, ad eccezione
delle attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, quali
autorita' di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso
civile e articoli pirotecnici;
b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e
conformita' dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli
obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed
economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione
del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti
che entrano nel mercato dell'Unione europea e quelle rimesse alle
autorita' di vigilanza, e semplificazione dei procedimenti, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea, in ragione delle
caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in cui i
rischi potenziali o i casi di non conformita' siano bassi o delle
situazioni in cui i prodotti siano commercializzati principalmente
attraverso catene di approvvigionamento tradizionali, nonche'
garantire a operatori e utenti finali, secondo i principi di
concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni
pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative applicabili,
ad eccezione delle attribuzioni delle autorita' di pubblica
sicurezza, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del
relativo regolamento di esecuzione;
c) individuazione dell'ufficio unico di collegamento di cui
all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020, anche in base al
criterio della competenza prevalente, prevedendo che al medesimo
siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione
coordinata delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate
del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza
adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020,
garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate
risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche mediante
assegnazione di unita' di personale dotate delle necessarie
competenze ed esperienze, provenienti dalle autorita' di vigilanza o
comunque dalle amministrazioni competenti per le attivita' di
vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al
regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o altro analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle
disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
d) previsione di adeguati meccanismi di comunicazione,
coordinamento e cooperazione tra le autorita' di vigilanza e con le
autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel
mercato dell'Unione europea e tra tali autorita' e l'ufficio unico di
collegamento, favorendo l'utilizzo del sistema di informazione e
comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e
comunque garantendo un adeguato flusso informativo con l'ufficio
unico di collegamento;
e) rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di
controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, anche al fine di
favorire l'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per
il tracciamento di prodotti illeciti e per l'analisi dei rischi;
f) previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti
ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilita' per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con
altre pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di
vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo delle
strutture di prova dei vigili del fuoco;
g) verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati, in
particolare, sulla valutazione del rischio, delle procedure di
analisi e test per ogni categoria di prodotto e previsione di misure
specifiche per le attivita' di vigilanza sui prodotti offerti per la
vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a
distanza, nonche' ricognizione degli impianti e dei laboratori di
prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE)
2019/1020;
h) definizione, anche mediante riordino e revisione della
normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le
violazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative indicate
all'allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto
dei principi di efficacia e dissuasivita' nonche' di ragionevolezza e
proporzionalita', e previsione della riassegnazione di una quota non
inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare agli
appositi capitoli di spesa delle autorita' di vigilanza e di
controllo e dell'ufficio unico di collegamento;
i) definizione delle ipotesi in cui e' ammesso il recupero,
totale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1020 o
parziale, dall'operatore economico dei costi delle attivita' di
vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi che possono essere
recuperati e delle relative modalita' di recupero.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi
decreti legislativi sono adottati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 31
Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la
responsabilita' civile auto
1. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni relative alla procedura prevista
dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione
con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio
della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24».
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1°
gennaio 2023 e si applicano per i sinistri con accadimento da tale
data.
Capo VIII
Rafforzamento dei poteri in materia di attivita' antitrust
Art. 32
Concentrazioni
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a
comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorita' valuta se
ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato
nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della
costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale
situazione deve essere valutata in ragione della necessita' di
preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della
struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale
o potenziale, nonche' della posizione sul mercato delle imprese
partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle
possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro
accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato,
dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata,
dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei
servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e
finali, nonche' del progresso tecnico ed economico purche' esso sia a
vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla
concorrenza. L'Autorita' puo' valutare gli effetti anticompetitivi di
acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni
caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove
tecnologie»;
b) all'articolo 16:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Autorita' puo' richiedere alle imprese interessate
di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione
anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di
fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato
totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese
interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano
concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una
sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli
per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni
caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre
sei mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorita' definisce
con proprio provvedimento generale, in conformita' all'ordinamento
dell'Unione europea, le regole procedurali per l'applicazione del
presente comma. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni del presente comma
non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima
della data della sua entrata in vigore»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il
fatturato e' sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento
al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre
imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi
assimilati;
b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito
variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in
imprese collegate e altri proventi su titoli;
c) proventi per commissioni;
d) profitti da operazioni finanziarie;
e) altri proventi di gestione.
Per le imprese di assicurazione il fatturato e' sostituito
dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi
incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione
stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i
premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o
tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo
volume complessivo»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) quando due o piu' imprese procedono alla costituzione di
un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di
un'entita' autonoma»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora l'operazione di costituzione di un'impresa comune
che realizza una concentrazione abbia per oggetto o per effetto il
coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, tale
coordinamento e' valutato secondo i parametri adottati per la
valutazione delle intese restrittive della liberta' di concorrenza,
al fine di stabilire se l'operazione comporti le conseguenze di cui
all'articolo 6. In tale valutazione l'Autorita' tiene conto, in
particolare, della presenza significativa e simultanea di due o piu'
imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un
mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un
mercato contiguo strettamente legato a detto mercato, nonche' della
possibilita' offerta alle imprese interessate, attraverso il loro
coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa
comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei
prodotti e servizi in questione».
Art. 33
Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica
1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo
prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui
un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una
piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere
utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di
disponibilita' dei dati»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al
comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati
insufficienti in merito all'ambito o alla qualita' del servizio
erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non
giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attivita' svolta,
ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo
di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso
l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non
previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere»;
c) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte
di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
31 ottobre 2022.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
Ministero della giustizia e sentita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, puo' adottare apposite linee guida dirette
a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in
coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di
prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in
materia di concorrenza e libero esercizio dell'attivita' economica.
Art. 34
Procedura di transazione
1. Dopo l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e'
inserito il seguente:
«Art. 14-quater. (Procedura di transazione).- 1. Nel corso
dell'istruttoria aperta ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
l'Autorita' puo' fissare un termine entro il quale le imprese
interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilita' a
partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di
proposte di transazione.
2. L'Autorita' puo' informare le parti che partecipano a
discussioni di transazione circa:
a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;
b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti
che intende muovere;
c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento
accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in
cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle
di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a
qualsiasi altro aspetto particolare del cartello;
d) la forcella delle potenziali ammende. Tali informazioni sono
riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorita' ne abbia
esplicitamente autorizzato la divulgazione.
3. In caso di esito favorevole di tali discussioni, l'Autorita'
puo' fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono
impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte
transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in
cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione degli
articoli 2 e 3 della presente legge ovvero degli articoli 101 e 102
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' la
rispettiva responsabilita'.
4. L'Autorita' puo' decidere in qualsiasi momento di cessare
completamente le discussioni in vista di una transazione, anche
rispetto a una o piu' parti specifiche, qualora ritenga che sia
comunque compromessa l'efficacia della procedura. Prima che
l'Autorita' fissi un termine per la presentazione delle proposte di
transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro
divulgata a tempo debito, su richiesta, l'informazione specificata
nel comma 2. L'Autorita' non e' obbligata a tener conto di proposte
di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.
5. L'Autorita' definisce con proprio provvedimento generale, in
conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il
diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la
presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui
al presente articolo e l'entita' della riduzione della sanzione di
cui all'articolo 15, comma 1-bis, da accordare in caso di
completamento con successo della procedura».
Art. 35
Poteri istruttori
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della
presente legge, nonche' per l'applicazione degli articoli 101 e 102
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorita' puo'
in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in
possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali
richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono
fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i
destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli
2 o 3 della presente legge.
2-ter. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e'
richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis
sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza
giustificato motivo. L'Autorita' riconosce ai soggetti di cui al
comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della
complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a
sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere
alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorita' stessa. Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;
b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis. (Richieste di informazioni in materia di
concentrazioni tra imprese). - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri
di cui al presente capo, l'Autorita' puo' in ogni momento richiedere
a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e
di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano
le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono
proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere
un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
2. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e'
richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono
sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza
giustificato motivo. L'Autorita' riconosce ai soggetti di cui al
comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della
complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a
sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere
alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorita' stessa. Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente».
Capo IX
Clausola di salvaguardia
Art. 36
Clausola di salvaguardia
Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cartabia